D.L. 9 ottobre 1993, n. 408
Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 238 del 9 ottobre 1993), convertito,
con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1993, n. 502 (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 287 del 7 dicembre 1993).
Art. 1.
1. (Omissis) (1).
(1) Soppresso dalla legge di conversione.
Art. 2
D.L. 9 ottobre 1993, n. 408, art. 2
2. (Omissis) (1).
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dellambiente, sentito il parere del comitato
scientifico di cui allart. 1, comma 2, del D.P.R. 19 giugno 1987,
n. 306 (2), stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dellincremento
termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dallIstituto
di ricerca sulle acque (IRSA).
(1) Comma abrogato dallart. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152.
(2) Il comma 2 dellart. 1 del D.P.R. n. 306/1987, con cui è
stato approvato il regolamento per lorganizzazione del Ministero dellambiente,
prevede che: «Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale
dellambiente e il comitato scientifico, come organi permanenti di
alta consulenza. Il Ministro può costituire comitati tecnico-scientifici
come organi di alta consulenza per determinati settori».
Art. 3
3. 1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con
combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che,
al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro
«temperatura» del corpo recipiente previsti dalla normativa
vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati
sulla caratterizzazione ambientale del sito e sullimpiego delle migliori
tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dellart. 10 della
L. 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli
interventi di adeguamento.
2. Lautorità competente, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma,
rilascia, ove occorra, lautorizzazione provvisoria allo scarico, con
le eventuali prescrizioni; in conformità alle tabelle allegate alla
L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, richiede, se necessario,
integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione
dellattività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico,
necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti
dellambiente marino e consentire allautorità competente
ad autorizzare la costruzione e lesercizio dellimpianto di adottare
le conseguenti iniziative, anche limitative dellutilizzazione dellimpianto
termoelettrico stesso.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità
competenti allapprovazione, il progetto esecutivo degli interventi
di adeguamento delle centrali termoelettriche, con indicazione dei relativi
tempi di attuazione.
4. Lautorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dellacquisizione
di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche, lautorità amministrativa procedente può indire
una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dellart. 14 della L.
7 agosto 1990, n. 241.
5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche devono essere
ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dallapprovazione degli
stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione
deve comunque intervenire entro sei mesi dalla data della trasmissione del
progetto esecutivo di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno
in alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi dellart.
25, primo comma, della L. 10 maggio 1976, n. 319, e si applicano, comunque,
le disposizioni di cui allart. 24 della medesima legge.
6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al
completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico
sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di
separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza
di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dallIRSA
e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare
i 3 °C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri
di misurazione definiti ai sensi dellart. 2.
6 bis. Qualora lubicazione dellimpianto e le caratteristiche
del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni dellambiente
marino, in deroga al quarto comma dellart. 9 della L. 10 maggio 1976,
n. 319, al solo fine dellabbassamento della temperatura con esclusione
della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di raffreddamento
delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali,
con scarichi a mare possono essere integrate, prima dello scarico, con acque
prelevate allo scopo dal mare.
7. Le autorizzazioni allo scarico delle acque di raffreddamento delle centrali
termoelettriche sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o
di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto
di adeguamento delle centrali termoelettriche, nonché delle prescrizioni
impartite.
8. Lautorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi
dellart. 15, ottavo comma, della L. 10 maggio 1976, n. 319, allesito
della verifica dellavvenuta attuazione del progetto.
Art. 4
4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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