D.L. 23 ottobre 1996, n. 552


Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 249 del 23 ottobre 1996 ed errata-corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 5 dicembre 1996), convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1996, n. 642 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 299 del 21 dicembre 1996).
 


 
(Estratto).
Art. 9 bis (Smaltimento dei residui di lavorazione)
 
9 bis. (1) (Smaltimento dei residui di lavorazione). [1. I titolari di impianti di lavorazione dell’industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.
2. L’autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l’abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.
3. L’autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell’osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.
4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2000 (2).
5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.
6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 5.164].
 
 
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152.
(2) Termine così differito dall’art. 6 della L. 17 agosto 1999, n. 290.

 
 

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