D.L. 23 ottobre 1996, n. 552
Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per
il 1996 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 249 del 23 ottobre 1996 ed errata-corrige
in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 5 dicembre 1996), convertito,
con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1996, n. 642 (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 299 del 21 dicembre 1996).
(Estratto).
Art. 9 bis (Smaltimento dei residui di lavorazione)
9 bis. (1) (Smaltimento dei residui di lavorazione). [1. I titolari di impianti
di lavorazione dellindustria ittico-conserviera, che abbiano natura
di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti
da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di
autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine,
ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore
il mare, secondo le modalità indicate dal decreto legge 26 gennaio
1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.
119, in materia di scarichi di frantoi oleari.
2. Lautorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti
di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n.
319 del 1976, e successive modificazioni, a condizione che gli impianti
di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi
per labbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore
al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti
bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato
interministeriale emanata ai sensi dellarticolo 3 della legge n. 319
del 1976, e successive modificazioni.
3. Lautorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il
sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui
nelle acque marine nellosservanza delle prescrizioni regionali e dei
regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per
la salute pubblica.
4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti
ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono
essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge
10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2000
(2).
5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino
in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente
ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti,
da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle
A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.
6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi
e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516 a euro 5.164].
(1) Questo articolo è stato abrogato dallart. 63 del D.L.vo
11 maggio 1999, n. 152.
(2) Termine così differito dallart. 6 della L. 17 agosto 1999,
n. 290.
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