D.L.vo 12 luglio 1993, n. 275


Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1993).
 


 
(Estratto).
Art. 10 (Pozzi)
 
Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (1). A seguito della denuncia, l’ufficio competente procede agli adempimenti di cui all’art. 103 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall’art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. (Omissis).
 
 
(1) Termine da ultimo differito al 30 giugno 2002, dall’art. 2, L. 17 agosto 1999, n. 290.
 
 
Art. 11 (Monitoraggio delle acque di fognatura)
 
La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell’ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.
 
Art. 15 (Regioni a statuto speciale e province autonome)
Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 
 
 

 
 

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