D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 23


 
23. (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775). 1. Il secondo comma dell’articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è sostituito dal seguente: (Omissis).
2. Il comma 1 dell’articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (Omissis).
3. L’articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (Omissis).
4. L’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente: (Omissis).
5. È soppresso il secondo comma dell’articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell’articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000 (6). Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comuqnue domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità (1).
6 bis. I termini previsti dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2002 (5). In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999 (2).
7. Il comma 1 dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell’articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: (Omissis).
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l’applicazione di quanto previsto all’articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell’ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell’ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatuibile di prelievo, ovvero alla revoca (3).
9. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: (Omissis).
9 bis. Fatta salva l’efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell’articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (4).
9 ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, lettere p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
9 quater. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall’articolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente: (Omissis).
9 quinquies. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è abrogato (4).
 
 
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 7, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(2) Questo comma è stato inserito dall’art. 7, lett. d), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(3) Questo comma è stato così sostituito dlal’art. 7, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 7, lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
 
(5) Le parole: «31 dicembre 2000» sono state così sostituite dalle attuali prima dall’art. 114, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente dall’art. 52, comma 73, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(6) A norma dell’art. 14 della L. 27 marzo 2001, n. 122, il termine previsto da questo periodo è stato riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (G.U. Serie gen. - n. 80 del 17 aprile 2001).

 
 
 
 
 

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