D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 23
23. (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).
1. Il secondo comma dellarticolo 7 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, introdotto dallarticolo 3 del decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275 è sostituito dal seguente: (Omissis).
2. Il comma 1 dellarticolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, così come sostituito dallarticolo 4 del decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (Omissis).
3. Larticolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto
dallarticolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è
sostituito dal seguente: (Omissis).
4. Larticolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è
sostituito dal seguente: (Omissis).
5. È soppresso il secondo comma dellarticolo 54 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775.
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dellarticolo
1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione
di cui allarticolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora
sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000 (6). Non sono
soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro
che abbiano presentato comuqnue domanda prima della data di entrata in vigore
del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel
rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite.
In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
lutilizzazione può proseguire, fermo restando lobbligo
del pagamento del canone per luso effettuato e il potere dellautorità
concedente di sospendere in qualsiasi momento lutilizzazione qualora
in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento
degli obiettivi di qualità (1).
6 bis. I termini previsti dallarticolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione
delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui allarticolo
4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dallarticolo 2 della
legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al
30 giugno 2002 (5). In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto
1999 (2).
7. Il comma 1 dellarticolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, come modificato dal comma 1 dellarticolo 29 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: (Omissis).
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già
rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso
comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel
provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare
ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché
venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva lapplicazione
di quanto previsto allarticolo 22, e sempre che alla prosecuzione
della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le
piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dellENEL, per
le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7,
sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dallentrata in
vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione
della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta
o parere dellente gestore qualora la concessione ricada in area protetta,
ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono,
senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare
ai fini di rendere compatuibile di prelievo, ovvero alla revoca (3).
9. Dopo il comma 3 dellarticolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, è inserito il seguente: (Omissis).
9 bis. Fatta salva lefficacia delle norme più restrittive tutto
il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dellarticolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (4).
9 ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni
di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione
del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dellarticolo
88, comma 1, lettere p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate
anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti
su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni,
sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione
dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti
dallarticolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove
sia necessario garantire lequilibrio del bilancio idrico di cui allarticolo
3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
9 quater. Il comma 2 dellarticolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, come modificato dallarticolo 28, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, è sostituito dal seguente: (Omissis).
9 quinquies. Il comma 3 dellarticolo 25 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, è abrogato (4).
(1) Questo comma è stato così sostituito dallart. 7,
lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(2) Questo comma è stato inserito dallart. 7, lett. d), del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(3) Questo comma è stato così sostituito dlalart. 7,
lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(4) Questo comma è stato aggiunto dallart. 7, lett. g), del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(5) Le parole: «31 dicembre 2000» sono state così sostituite
dalle attuali prima dallart. 114, comma 23, della L. 23 dicembre 2000,
n. 388 e successivamente dallart. 52, comma 73, della L. 28 dicembre
2001, n. 448.
(6) A norma dellart. 14 della L. 27 marzo 2001, n. 122, il termine
previsto da questo periodo è stato riaperto e fissato in sei mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima legge (G.U. Serie gen. -
n. 80 del 17 aprile 2001).
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