L. 11 novembre 1996, n. 574
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e di scarichi dei frantoi oleari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 265
del 12 novembre 1996).
Art. 1 (Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse
umide)
Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive
che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo
ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura
degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso
lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.
2. Ai fini dellapplicazione della presente legge le sanse umide provenienti
dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa
di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti
in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n.
748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni
aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità
e le esclusioni di cui agli artt. 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge
relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche
alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto
dallart. 6.
(1) La sentenza 11 dicembre 1997, n. 380 della Corte costituzionale ha dichiarato
lillegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 9 di questa
legge, nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e
diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2 (Limiti di accettabilità)
1. Lutilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dellart.
1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di
cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di
un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale
e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo
di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo
o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti
ai sensi del comma 2 dellart. 3, il sindaco con propria ordinanza
può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre
il limite di accettabilità.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 3 (Comunicazione preventiva)
1. Lutilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata
alla comunicazione da parte dellinteressato al sindaco del comune
in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione,
di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o
geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sullassetto pedogeomorfologico,
sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dellambiente
ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e
sui mezzi meccanici per garantire unidonea distribuzione.
2. Lautorità competente può, con specifica motivazione,
chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 4 (Modalità di spandimento)
1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando
una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in
modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo lapprovvigionamento
idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo
tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel
caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sullintera superficie
dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 5 (Esclusione di talune categorie di terreni)
1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione
e delle sanse, ai sensi dellart. 1, sulle seguenti categorie di terreni:
a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di
salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi
dellart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236;
b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto
con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano
localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi dacqua e inondati.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 6 (Stoccaggio)
1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un
termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate
o sopraelevate allinterno del frantoio o in altra località,
previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei
suoli.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 7 (Competenze delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano
di spandimento delle acque di vegetazione con lindicazione di ulteriori
precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dellambiente ricevitore,
della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale
e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.
2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni
territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento
alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità
degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni
degli impianti di molitura.
3. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali e al Ministero dellambiente.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 8 (Sanzioni)
1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere
alla preventiva comunicazione di cui allart. 3 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 516.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo
spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione
di cui allart. 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza
delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso art. 4, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549, salvo che il fatto non
sia previsto dalla legge come reato.
3. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza
del limite di accettabilità di cui allart. 2 si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549, aumentabile sino ad un
terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite
di accettabilità.
4. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione
dei divieti di cui allart. 5 è punito con la sanzione amministrativa
da euro 516 a euro 2.582.
5. Per laccertamento delle violazioni previste nel presente articolo
e per lirrogazione delle relative sanzioni è competente lautorità
comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche
autorità.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 9 (Controlli)
1. LAgenzia nazionale per la protezione dellambiente e le agenzie
regionali per la protezione dellambiente, laddove esistenti, procedono
alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione
a fini di tutela ambientale.
2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito
il Ministro dellambiente per le parti di competenza, trasmette, entro
il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente
legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre
risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonché
sulle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
(1) Vedasi la nota (1) allart. 1.
Art. 10 (Disposizioni finali)
1. Lutilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dellart.
1, non è subordinata allosservanza da parte dellinteressato
delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti
dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
2. È abrogato il decreto legge 26 gennaio 1987, n. 10 (1), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dellart.
4, commi 2 e 3, dei decreti legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995,
n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995,
n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996,
n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.
4. Non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge in violazione della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli
obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 dellart. 1 e dal comma 2 bis
dellart. 2 del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 10 (2), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, e successive modificazioni.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.
(2) Si riportano le norme del D.L. n. 10/87 citate:
«1. 1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano
natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare
a norma degli artt. 11 e 13 della L. 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti
a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere lindicazione dellubicazione
dellimpianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione,
dellattuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili
per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello
stesso termine, deve essere inviata alla regione.
«2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza
lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento
di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme
tecniche generali contenute nellallegato 5 alla deliberazione adottata
in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dallinquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, in modo da adeguare le prescrizioni
alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.
(Omissis).
«5. Lautorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma
espressa entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda. Sino
a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento
dei reflui sul suolo nellarea indicata nella domanda, sempre che lo
smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica».
«2. (Omissis).
«2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla
data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui
derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dallutilizzo
di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti,
possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco,
da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre
che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purché,
a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure
e metodi per labbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore
al 50% e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente
a tale scopo».
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