L. 11 novembre 1996, n. 574


Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 265 del 12 novembre 1996).
 


 
Art. 1 (Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide)
 
Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli artt. 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall’art. 6.
 
 
(1) La sentenza 11 dicembre 1997, n. 380 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 9 di questa legge, nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 2 (Limiti di accettabilità)
 
1. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell’art. 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell’art. 3, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità.
 
 
(1) Vedasi la nota (1) all’art. 1.
 
 
Art. 3 (Comunicazione preventiva)
 
1. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell’interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull’assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell’ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un’idonea distribuzione.
2. L’autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.
 
 
(1) Vedasi la nota (1) all’art. 1.
Art. 4 (Modalità di spandimento)
 
1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
 
 
(1) Vedasi la nota (1) all’art. 1.
 
Art. 5 (Esclusione di talune categorie di terreni)
 
1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell’art. 1, sulle seguenti categorie di terreni:
a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.
 
 
(1) Vedasi la nota (1) all’art. 1.
 
 
Art. 6 (Stoccaggio)
 
1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all’interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli.
 
 
(1)   Vedasi la nota (1) all’art. 1.
 
 
Art. 7 (Competenze delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l’indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.
2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.
3. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell’ambiente.
 
 
(1) Vedasi la nota (1) all’art. 1.
 
Art. 8 (Sanzioni)
1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all’art. 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 516.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all’art. 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso art. 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.
3. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all’art. 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.
4. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all’art. 5 è punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
5. Per l’accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l’irrogazione delle relative sanzioni è competente l’autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
 
 
(1)   Vedasi la nota (1) all’art. 1.
 
 
Art. 9 (Controlli)
 
1. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale.
2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonché sulle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
 
 
(1) Vedasi la nota (1) all’art. 1.
 
Art. 10 (Disposizioni finali)
 
1. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell’art. 1, non è subordinata all’osservanza da parte dell’interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
2. È abrogato il decreto legge 26 gennaio 1987, n. 10 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 4, commi 2 e 3, dei decreti legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.
4. Non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’art. 1 e dal comma 2 bis dell’art. 2 del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 10 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, e successive modificazioni.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
(1) Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.
(2) Si riportano le norme del D.L. n. 10/87 citate:
«1. 1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli artt. 11 e 13 della L. 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell’attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione.
«2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell’allegato 5 alla deliberazione adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli. (Omissis).
«5. L’autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell’area indicata nella domanda, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica».
«2. (Omissis).
«2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall’utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purché, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l’abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50% e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo».

 
 
 

 
 

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