D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152


Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Suppl. ord. n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 124 del 29 maggio 1999), con avvisi di rettifica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 170 del 22 luglio 1999 e Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 268 del 16 novembre 2000); testo aggiornato sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 20 ottobre 2000 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 268 del 16 novembre 2000.
 
 
CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
 
 
Art. 48 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
 Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.
2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi è autorizzato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera p bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l’impatto negativo sull’ambiente.
 
 

 
 
 

 
 

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