D.L. 25 marzo 1997, n. 67
Disposizioni urgenti per favorire loccupazione (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 71 del 26 marzo 1997), convertito, con modificazioni, nella
L. 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 119 del 24
maggio 1997).
(Estratto).
Art. 6 (Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue)
1. Le risorse derivanti dallesercizio del potere di revoca previsto
dal comma 104 dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
le risorse assegnate dal Cipe per il finanziamento di progetti di protezione
e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui
allarticolo 4 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori
risorse attribuite al Ministero dellambiente in sede di riprogrammazione
delle risorse disponibili nellambito del quadro comunitario di sostegno,
nonché i proventi derivanti dallapplicazione dellarticolo
14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione
delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento
e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque
reflue urbane, tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni
sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva
91/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato
dai nitrati provenienti dalle fonti agricole (3), adottato con decreto del
Ministro dellambiente (2) sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provicne autonome di Trento e di Bolzano (1).
1 bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, non sia stata definita lorganizzazione
territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali
di cui allarticolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono
con il territorio della provincia. Sentite le autorità di bacino,
le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione
territoriale degli ambiti (1).
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a
titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità
previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi
capitoli di spesa del bilancio del Ministero dellambiente, anche di
nuova istruzione. Per le risorse già trasferiite alle regioni, il
Ministro dellambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere
ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dellambiente,
provvede a richiedere allUnione europea le modifiche dei programmi
operativi eventualmente occorrenti (4).
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli
interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dellambiente
provvede a trasferire alle regioni competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente
attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito delladozione
del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità
delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del
novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente
imputabile allintervento, a seguito dellavvenuta notifica da
parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti
dalleffettiva disponibilità delle risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della
notifica da parte della regione dellavvenuto collaudo, entro trenta
giorni decorrenti dalleffettiva disponibilità delle risorse
in bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati
o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare
se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino
sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dellarticolo
13 del presente decreto, intendendosi sostituito allelenco di cui
al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento
e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque
reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera,
la provincia, o lente responsabile dellorganizzazione territoriale
del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dellarticolo
8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso
inutilmente tale termine, il Ministro dellambiente, di concerto con
il Ministero dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio
al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito
di provvedere allentrata in esercizio dellimpianto. A tale fine
il gestore definitivo ovvero quello provvisorio indicato può utilizzare,
a titolo di anticipazioni, leventuale quota residua delle risorse
destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti
da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti
(5).
5. Il Ministero dellambiente, nellambito del piano di cui al
comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo,
con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso,
ivi compresi i presupposti e le procedure per leventuale revoca dei
finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando, di norma, il rispetto delloriginaria allocazione regionale
delle risorse.
6. Il Ministero dellambiente, per la predisposizione dei progetti
preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di
soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli
stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle
relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto
rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per lanno
1997 e di lire 800 milioni per lanno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei,
alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali
la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto
alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare
lefficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della
capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti
dellUnione europea, è istituito presso il Ministero dellambiente,
nelle more della costituzione di unapposita segreteria tecnica permanente,
un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti
di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dellambiente.
Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è
autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per lanno 1997 e di lire
1.800 milioni per lanno 1998.
8. (Omissis).
(1) Gli attuali commi 1 e 1 bis sostituiscono il precedente comma 1 in virtù
di quanto disposto dal comma 2 dellart. 8 della L. 8 ottobre 1997,
n. 344.
(2) In virtù di quanto dispone il comma 3 dellart. 8 della
L. 8 ottobre 1997, n. 344, tale decreto è emanato entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della citata L. n. 344/97.
(3) Tale ultimo periodo è stato così sostituito dal comma
15 dellart. 62 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152.
(4) Questo comma è stato così sostituito dal comma 4 dellart.
8 della L. 8 ottobre 1997, n. 344.
(5) Questo comma è stato così sostituito dal comma 5 dellart.
8 della L. 8 ottobre 1997, n. 344.
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