D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Suppl. ord. n. 101/L
alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 124 del 29 maggio 1999), con avvisi
di rettifica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 170 del 22 luglio 1999
e Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 268 del 16 novembre 2000); testo aggiornato
sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 20 ottobre
2000 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 268 del 16
novembre 2000.
45. (5) (Criteri generali).
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Lautorizzazione è rilasciata al titolare dellattività
da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito
un consorzio per leffettuazione in comune dello scarico delle acque
reflue provenienti dalle attività dei consorziati, lautorizzazione
è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità
dei singoli consorziati e del gestore (4) del relativo impianto di depurazione
in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica
lart. 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e
di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque
reflue urbane, è definito dalle regioni nellambito della disciplina
di cui allarticolo 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nellosservanza dei regolamenti fissati
dal gestore del servizio idrico integrato (1).
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario
al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è
presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica
fognatura. Lautorità competente provvede entro novanta giorni
dalla ricezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
lautorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico
può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino alladozione
di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente
presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui allarticolo
34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico
dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma
3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della
medesima (2).
8. Per gli scarichi in un corso dacqua che ha portata naturale nulla
per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, lautorizzazione
tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione
del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire
le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle
acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione
e alle condizioni locali dellambiente interessato, lautorizzazione
contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi,
ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati
in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio
per il corpo ricettore, per la salute pubblica e lambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli
e i sopralluoghi necessari per listruttoria delle domande dautorizzazione
previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. Lautorità
competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è
tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità
della domanda. Lautorità stessa, completata listruttoria,
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività
sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione,
ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche
qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente
deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o
quantitative diverse, deve essere data comunicazione allAutorità
competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con
il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero
eventualmente necessari (3).
(1) Questo comma è stato così sostituito dallart. 19,
comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(2) Questo comma è stato così sostituito dallart. 19,
comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(3) Questo comma è stato così sostituito dallart. 19,
comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(4) Il consorzio ed il gestore sono due rilevanti novità che emergono
nella disciplina generale dettata dal D.L.vo n. 152/99. Per un approfondimento
dei relativi concetti rinviamo alla introduzione del presente capitolo.
(5) Questo articolo (che riguarda i criteri generali per lautorizzazione
agli scarichi) vede eliminato dal decreto 258/00 un principio espresso in
precedenza molto rilevante. Recitava infatti il quarto comma che «in
deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie
sono sempre ammessi nellosservanza dei regolamenti fissati dal gestore
del servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque reflue
non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è
comprensiva dellautorizzazione dello scarico». Questultimo
punto è stato eliminato del decreto «Acque bis». Le conseguenze
a livello di principio sono, come appare evidente, molto significative.
Il settimo comma vede aggiunto linciso iniziale «salvo quanto
previsto dal D.L.vo 4 agosto 1999, n. 372» in ordine alla disciplina
relativa alla validità dellautorizzazione allo scarico.
Lundicesimo comma è invece totalmente sostituito ed ampliato
con la nuova versione riportata.
46. (Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
deve essere accompagnata dallindicazione delle caratteristiche quantitative
e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare
nellanno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo
al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico,
ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dalleventuale
sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione
dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,
nonché dallindicazione dei sistemi di depurazione utilizzati
per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dellallegato
5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la
domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale
che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero lutilizzazione
delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze
nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con
riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero
massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni
lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo
(1).
(1) Questo comma è stato così sostituito dallart. 20,
comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
51. (1) (2) (Inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione allo
scarico).
1. Ferma restando lapplicazione delle norme sanzionatorie di cui al
Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione
allo scarico, lautorità competente procede, secondo la gravità
dellinfrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate
le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dellautorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per lambiente;
c) alla revoca dellautorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per lambiente.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dallart.
20, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(2) Tale articolo viene modificato dal decreto 258/00 eliminando il concetto
di «autorità competente al controllo» che viene mutata
semplicemente in «autorità competente» (eliminando dunque
«al controllo»). Ciò significa evidentemente che la rinnovata
stesura dellarticolo, che riguarda la prassi da seguire in caso di
inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione allo scarico, ha
voluto ben differenziare i soggetti amministrativi (e naturalmente penali)
destinati ai controlli e alle applicazioni dei sistemi sanzionatori rispetto
allautorità amministrativa che svolge una funzione esclusivamente
autorizzatoria ed interlocutoria in caso di inadempienza. I due concetti
restano dunque ben distinti e ciò dovrebbe agevolare il superamento
di pericolosi equivoci che in passato si erano creati su questo punto specifico.
Daltra parte che trattasi di due campi, procedure e competenze del
tutto autonome e diverse è già implicito nella parte iniziale
dello stesso articolo che prima di dettare le prassi di intervento amministrative
propositive (come ad esempio la diffida) fa espressamente salva e autonoma
«lapplicazione delle norme sanzionatoire di cui al tipolo V».
La realtà delle cose vuole tuttavia che in molti casi in una pubblica
amministrazione locale le due funzioni e attività oggi ben distinte
a livello normativo siano tuttavia poi svolte in pratica dagli stessi soggetti
e dagli stessi uffici. Con una sovrapposizione di ruoli e funzioni che genera
spesso incontrollabili confusioni. Così ad esempio accade spesso
che il soggetto addetto alla vigilanza che quindi deve applicare le norme
sanzionatorie (repressive) poi è istituzionalmente preposto anche
a svolgere il successivo ruolo propositivo (e cioè magari a redigere
e notificare la diffida per la messa in regola). Sono due momenti totalmente
distinti che però essendo attuati dallo stesso funzionario amministrativo
rischiano di essere confusi e di sovrapporsi generando equivoci ed irregolarità
amministrative.
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