D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152


Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Suppl. ord. n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 124 del 29 maggio 1999), con avvisi di rettifica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 170 del 22 luglio 1999 e Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 268 del 16 novembre 2000); testo aggiornato sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 20 ottobre 2000 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 268 del 16 novembre 2000.


 
 
 
 
45. (5) (Criteri generali).
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore (4) del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l’art. 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato (1).
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima (2).
8. Per gli scarichi in un corso d’acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande d’autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L’autorità stessa, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari (3).
 
 
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(4) Il consorzio ed il gestore sono due rilevanti novità che emergono nella disciplina generale dettata dal D.L.vo n. 152/99. Per un approfondimento dei relativi concetti rinviamo alla introduzione del presente capitolo.
(5) Questo articolo (che riguarda i criteri generali per l’autorizzazione agli scarichi) vede eliminato dal decreto 258/00 un principio espresso in precedenza molto rilevante. Recitava infatti il quarto comma che «in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell’autorizzazione dello scarico». Quest’ultimo punto è stato eliminato del decreto «Acque bis». Le conseguenze a livello di principio sono, come appare evidente, molto significative.
 
Il settimo comma vede aggiunto l’inciso iniziale «salvo quanto previsto dal D.L.vo 4 agosto 1999, n. 372» in ordine alla disciplina relativa alla validità dell’autorizzazione allo scarico.
L’undicesimo comma è invece totalmente sostituito ed ampliato con la nuova versione riportata.
 
 
 
 
 
46. (Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
 1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (1).
 
 
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 20, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
 
 
51. (1) (2) (Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico).
1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
 
 
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 20, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258.
(2) Tale articolo viene modificato dal decreto 258/00 eliminando il concetto di «autorità competente al controllo» che viene mutata semplicemente in «autorità competente» (eliminando dunque «al controllo»). Ciò significa evidentemente che la rinnovata stesura dell’articolo, che riguarda la prassi da seguire in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, ha voluto ben differenziare i soggetti amministrativi (e naturalmente penali) destinati ai controlli e alle applicazioni dei sistemi sanzionatori rispetto all’autorità amministrativa che svolge una funzione esclusivamente autorizzatoria ed interlocutoria in caso di inadempienza. I due concetti restano dunque ben distinti e ciò dovrebbe agevolare il superamento di pericolosi equivoci che in passato si erano creati su questo punto specifico. D’altra parte che trattasi di due campi, procedure e competenze del tutto autonome e diverse è già implicito nella parte iniziale dello stesso articolo che prima di dettare le prassi di intervento amministrative propositive (come ad esempio la diffida) fa espressamente salva e autonoma «l’applicazione delle norme sanzionatoire di cui al tipolo V». La realtà delle cose vuole tuttavia che in molti casi in una pubblica amministrazione locale le due funzioni e attività oggi ben distinte a livello normativo siano tuttavia poi svolte in pratica dagli stessi soggetti e dagli stessi uffici. Con una sovrapposizione di ruoli e funzioni che genera spesso incontrollabili confusioni. Così ad esempio accade spesso che il soggetto addetto alla vigilanza che quindi deve applicare le norme sanzionatorie (repressive) poi è istituzionalmente preposto anche a svolgere il successivo ruolo propositivo (e cioè magari a redigere e notificare la diffida per la messa in regola). Sono due momenti totalmente distinti che però essendo attuati dallo stesso funzionario amministrativo rischiano di essere confusi e di sovrapporsi generando equivoci ed irregolarità amministrative.

 
 
 

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